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Deforestazione: rinvio operativo, obblighi confermati

08/01/2026 07:01

Valentina Vasta

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Deforestazione: rinvio operativo, obblighi confermati

L’EUDR era destinato ad applicarsi a partire dal 30 dicembre 2025. Tuttavia, nel corso del 2025 le istituzioni europee hanno approvato un rinvio di 12 mesi

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EU Deforestation Regulation (EUDR), rappresenta uno dei pilastri della strategia europea su sostenibilità e filiere responsabili. L’obiettivo è ridurre il contributo dell’Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale globali, imponendo obblighi stringenti alle imprese che immettono o esportano nel mercato UE determinate materie prime e prodotti derivati.

Il regolamento riguarda in particolare soia, cacao, caffè, olio di palma, gomma, legno e bovini, oltre ai prodotti trasformati che li contengono. Per il settore alimentare l’impatto è quindi diretto e strutturale.

 

Il rinvio dell’entrata in applicazione

L’EUDR era destinato ad applicarsi a partire dal 30 dicembre 2025. Tuttavia, nel corso del 2025 le istituzioni europee hanno approvato un rinvio di 12 mesi dell’entrata in applicazione, a seguito delle difficoltà operative segnalate da imprese e Stati membri, in particolare in relazione alla tracciabilità geografica, ai sistemi informatici e alla gestione dei fornitori extra-UE (Reg UE 2025/2650). In sintesi, l’applicazione di EUDR è di fatto posticipata al 30 dicembre 2026, con ulteriore rinvio al 30 giugno 2027 per le persone fisiche o microimprese o piccole imprese costituite come tali al 31 dicembre 2024.

Il rinvio non modifica l’impianto del regolamento, ma concede più tempo per l’adeguamento:

  • grandi e medie imprese: applicazione posticipata di un anno;
  • micro e piccole imprese: applicazione ulteriormente differita.

Le misure attuative e le linee guida restano in fase di affinamento, ma la direzione normativa è ormai consolidata.

 

Cosa implica l’EUDR per le industrie alimentari

Per le imprese alimentari che utilizzano anche indirettamente materie prime a rischio deforestazione, il regolamento introduce obblighi concreti:

  • due diligence obbligatoria di filiera, basata su raccolta dati, valutazione del rischio e mitigazione;
  • tracciabilità fino alla parcella agricola, con coordinate geografiche di origine;
  • dichiarazioni di conformità da caricare su un sistema informativo UE prima dell’immissione sul mercato.

La responsabilità ricade sull’operatore che immette il prodotto sul mercato UE, ma coinvolge di fatto tutta la catena di fornitura.

 

Implicazioni strategiche

Il rinvio non va letto come un allentamento. Al contrario, offre una finestra per:

  • strutturare processi di procurement più robusti;
  • selezionare fornitori in grado di garantire dati affidabili;
  • integrare compliance, sostenibilità e sistemi informativi.

 

La non conformità potrà comportare blocchi commerciali, sanzioni e danni reputazionali, mentre le imprese che si muovono per tempo potranno trasformare l’obbligo normativo in vantaggio competitivo, soprattutto nei rapporti con retailer e partner internazionali.

 

In sintesi: l’EUDR è stata rinviata, non ridimensionata. Per l’industria alimentare, prepararsi ora resta la scelta più razionale.

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