Il nuovo Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), che sostituisce la Direttiva 94/62/CE, introduce un quadro giuridico vincolante e uniforme per tutti gli Stati membri. Mira a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e a rafforzare l’economia circolare attraverso obiettivi quantitativi e requisiti tecnici.
1. Obiettivi generali
- Prevenire la produzione di rifiuti da imballaggio, riducendo volumi e pesi inutili.
- Garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili entro il 2030 e riciclabili “su scala” entro il 2035.
- Introdurre target vincolanti di contenuto riciclato nelle plastiche.
- Promuovere sistemi di riuso in specifici settori (bevande, ristorazione, e-commerce).
- Eliminare sostanze pericolose (PFAS, BPA) dagli imballaggi.
- Creare etichettatura uniforme e digitale per facilitare il riciclo.
2. Principali obblighi per le imprese
2.1 Requisiti di progettazione e riciclabilità
- Tutti gli imballaggi dovranno rispettare criteri di riciclabilità definiti da norme armonizzate.
- Classificazione in 4 categorie: A (alta), B, C, non riciclabile.
- Dal 2030 ammessi solo imballaggi riciclabili (≥ classe C).
- Dal 2038 solo imballaggi con prestazioni ≥ classe B.
2.2 Contenuto minimo di plastica riciclata (obbligatorio)

(Esenzioni previste per imballaggi per alimenti per lattanti e usi medici).
2.3 Prevenzione e minimizzazione
- Divieto di immettere sul mercato imballaggi non necessari (doppi fondi, pareti multiple, spazi vuoti >40%).
- Requisito di “minimizzazione del volume e peso” per ogni imballaggio.
2.4 Sistemi di riuso
- Bevande alcoliche e analcoliche (eccetto latte e vino): target di quota riuso progressivo entro il 2030.
- Ristorazione e take-away: percentuali minime di riuso per contenitori, bicchieri e imballaggi.
- E-commerce: imballaggi da trasporto dovranno rispettare requisiti di riuso/rotazioni minime.
2.5 Restrizioni su sostanze chimiche
- PFAS e BPA vietati negli imballaggi a contatto con alimenti.
- Entrata in vigore della restrizione: 18 mesi dopo pubblicazione in Gazzetta UE.
2.6 Etichettatura obbligatoria
- Tutti gli imballaggi dovranno riportare pittogrammi armonizzati UE e un data carrier digitale (QR code o simile) per le istruzioni di smaltimento.
- I contenitori riutilizzabili dovranno riportare indicazioni chiare sul numero minimo di rotazioni.
3. Implicazioni specifiche per il settore alimentare
- Divieti sostanze: BPA e PFAS esclusi da tutti i packaging alimentari.
- Compostabili: ammessi solo in casi specifici (capsule caffè, bustine tè, adesivi su frutta/verdura), purché utili alla raccolta differenziata dell’organico.
- Minimizzazione: vietati sovraimballaggi e componenti estetici superflui.
- Contenuto riciclato: bottiglie e film plastici per alimenti soggetti a target vincolanti (30–65% entro 2040).
- Tracciabilità e dichiarazioni: gli operatori alimentari dovranno fornire schede di conformità e dati di composizione.
4. Tempistiche di attuazione

5. Esclusioni e deroghe
- Microimprese (<10 addetti e <2 mln € fatturato): esentate da obblighi di verifica di terza parte, ma non dai divieti di sostanze.
- Imballaggi alimenti per neonati, dispositivi medici e farmaci: esclusi dai target di contenuto riciclato.
- Imballaggi in legno e sughero naturale: esentati da alcuni requisiti di riciclabilità grazie a comprovata biodegradabilità.
Conclusione
Il PPWR segna una svolta radicale: imballaggi progettati secondo principi di circolarità, vincoli numerici stringenti e un sistema di controlli armonizzato in tutta l’UE. Per il settore alimentare, l’impatto è significativo: obbligo di eliminare sostanze chimiche, rivedere materiali e design, garantire contenuto riciclato e assicurare trasparenza verso i consumatori. Le imprese dovranno investire in innovazione e certificazioni, ma potranno anche beneficiare di una maggiore fiducia e competitività in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.


